Sei al corrente delle nuove normative inerenti la lingua dell’etichetta dei tuoi prodotti?
Come abbiamo detto in un precedente articolo, vi sono una serie di informazioni obbligatorie che devono necessariamente essere presenti sulle etichette degli alimenti, e più in particolare, sulle etichette dei vini. Da questa obbligatorietà ne deriva che le stesse informazioni devono essere riportate in una lingua che sia comprensibile per il consumatore che decide di acquistare un determinato prodotto, affinché possa essere avere una chiara e precisa conoscenza delle stesse.

Più nello specifico, ai sensi dell’art. 121 del Reg. UE 1308/2013 le informazioni presenti sull’etichetta, sia quelle obbligatorie che quelle facoltative, devono essere redatte in una o più delle lingue ufficiali della Comunità Europea. In deroga a tale regola, sempre il Regolamento specifica che in merito al nome di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale – quando il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro – queste devono essere riportate nelle lingue in cui si applica la protezione. Unica eccezione a quanto precede è costituita dalle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, o ancora le denominazioni nazionali specifiche redatte con un alfabeto non latino, in questi casi le suddette denominazioni potranno essere riportate in una o più delle lingue ufficiali della Comunità Europea.

In aggiunta al principio europeo, bisognerà poi andare a controllare cosa prevede la normativa locale vigente in ogni stato membro in merito alla lingua dell’etichetta.

La lingua dell’etichetta per il produttore italiano

In Italia, ad esempio, il Codice del Consumo, specifica all’art. 9 (d.lgs 206/2005) che “tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana”, mentre “qualora le indicazioni (…) siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue”. Il Codice del Consumo prevede inoltre che è consentito l’utilizzo di espressioni in lingua straniera ma esclusivamente quando le stesse possono essere considerate di uso comune anche nella lingua italiana.

Tenendo a mente quanto detto, un produttore italiano che intende commercializzare i suoi prodotti fuori dal territorio italiano dovrà quindi prima informarsi sulle regole applicabili nel paese di destinazione. Se infatti l’indicazione delle informazioni obbligatorie e non contenute nell’etichetta dovrebbe – presumibilmente – essere il medesimo nei paesi appartenenti all’Unione europea, anche in ragione del principio della libertà di circolazione delle merci per gli alimenti e le bevande, è frequente che la normativa locale preveda che l’etichetta debba essere tradotta nella lingua del paese di destinazione.
Al contrario, qualora un produttore italiano intenda commercializzare i suoi prodotti fuori dal territorio dell’Unione europea, questo non potrà limitarsi a tradurre le informazioni presenti sull’etichetta ma bensì dovrà attenersi alle specifiche regole vigenti nel paese in cui esporta. Fuori dall’Unione europea infatti, potrebbero essere necessarie informazioni aggiuntive o potrebbero non essere obbligatorie quelle che invece in Europa lo sono.

In merito a quanto sopra, è poi necessario segnalare un recente aggiornamento.

Etichetta digitale per aggiornare in tempo reale le informazioni

In particolare, la riforma Politica Agricola Comune (Riforma PAC) – che entrerà in vigore da gennaio 2023 e di cui parleremo in maniera più approfondita anche nei prossimi articoli – ha introdotto l’obbligo di riportare alcune informazioni (che non erano obbligatorie per questi prodotti) nell’etichetta, dando la possibilità di inserirli in etichette digitali piuttosto che nelle etichette fisiche apposte sul prodotto. La possibilità di avere una etichetta digitale, al momento, non è da considerarsi alternativa a quella fisica che dovrà continuare ad esserci e a riportare le informazioni obbligatorie (di cui al nostro precedente articolo).

Più in dettaglio, la riforma PAC elimina la deroga prevista dal Regolamento UE n. 1169/2011 che esentava i vini dall’obbligo di riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti. La dichiarazione nutrizionale, quindi, diventa anche per questo tipo di bevanda un’informazione obbligatoria da inserire nell’etichetta fisica quanto all’indicazione del solo valore energetico, mentre la lista completa della dichiarazione nutrizionale e degli ingredienti potrà essere fornita tramite una e-label, a condizione che sull’etichetta fisica sia presente un chiaro collegamento al mezzo elettronico utilizzato (come, ad esempio, un QR code o un Barcode).

La creazione di una etichetta digitale può cosi avere una duplice utilità: un lato permette ai produttori di poter aggiornare e adattare in maniera più veloce ed efficace le informazioni che devono essere presenti sulle etichette quando decidono di commercializzare i loro prodotti fuori dal territorio italiano, o ancora quando vi sono novità legislative, comunitarie e locali, che – come in questo caso – introducono nuovi obblighi di pubblicità delle informazioni sull’etichetta (purché non rientrino tra quelle obbligatoriamente legate all’etichetta fisica); dall’altro, l’utilizzo delle etichette digitali permette di avere una traduzione immediata delle informazioni riportate in essa anche in altre lingue oltre quella obbligatoria nel territorio di commercializzazione (circostanza che, in assenza di specifiche normative locali che impongono l’etichetta nella lingua del territorio – come nel caso dell’Italia – permetterà ai produttori di prevedere, ad esempio, l’etichetta fisica in lingua inglese e le traduzioni in quella digitale).

L’articolo della rubrica “Sos Etichetta” è curato dal team IP&Adv di DGRS Studio Legale: Ilaria Gargiulo, Margaux Falzone e Giulia Bolis.

Per scoprire la soluzione dedicata all’Etichetta Ambientale Digitale, clicca sul puntante qui sotto!

Condividi questo articolo